Statuto CCIB
S T A T U T O
Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE
E’ costituita la CAMERA DI COMMERCIO ITALO-BOSNIACA (C.C.I-B.) con sede legale a Ravenna presso la locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura..
La C.C.I-B. è apolitica, senza finalità di lucro, ed ha durata illimitata.
La C.C.I-B. è dotata di autonomia operativa, amministrativa, finanziaria e fiscale.
Art. 2 SCOPI
La C.C.I.B. si propone di :
a) promuovere ed intensificare le relazioni commerciali, finanziarie, culturali ed i rapporti di collaborazione economico-tecnica tra imprese italiane ed imprese bosniache nei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, della pesca, delle attività ausiliarie e del terziario.
b) raccogliere, elaborare e diffondere notizie e dati aggiornati sulla situazione economica e generale esistente sia in Italia che in Bosnia-Erzegovina;
c) acquisire, analizzare e diffondere tra gli associati informazioni di carattere normativo, giuridico e regolamentare interessanti gli scambi e le altre relazioni indicate al punto b), con particolare riguardo alla disciplina doganale, valutaria e fiscale vigente in Italia e in Bosnia-Erzegovina;
d) interpretare le esigenze, le istanze delle imprese associate relativamente allo sviluppo delle relazioni sub a), intrattenendo costanti contatti ed effettuando i necessari interventi presso i competenti organi politico-amministrativi e presso gli enti economici centrali e periferici sia italiani che bosniaci;
e) svolgere attività di propaganda, di assistenza, di tutela a favore degli associati ed ogni altra iniziativa utile al perseguimento degli scopi sociali;
f) erogare servizi - in aggiunta a quanto indicato al punto b) - atti a favorire il conseguimento degli scopi sociali, tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: nominativi di imprese industriali, di servizi e commerciali della Bosnia-Erzegovina; assistenza per investimenti in Bosnia-Erzegovina e specifiche missioni nell’interesse degli associati;
g) organizzare convegni, seminari ed incontri tra operatori italiani e bosniaci;
h) intrattenere rapporti di collaborazione con le camere di commercio della Bosnia-Erzegovina, con i ministeri e le istituzioni locali, come pure con altre associazioni di imprenditori ivi costituite e altri organismi interessati alle relazioni tra i due Paesi;
i) promuovere e organizzare corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale per lavoratori, quadri dirigenti e imprenditori bosniaci e italiani.
Gli associati possono richiedere ulteriori servizi, oltre a quelli di base, dietro pagamento del relativo corrispettivo. Anche i non soci possono richiedere servizi, dietro pagamento del relativo corrispettivo. Il tariffario per le prestazioni di servizi a pagamento dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.
Art. 3 SOCI
Tutti i soci della C.C.I-B. hanno eguali diritti ed obblighi. I soci si distinguono in:
Soci “onorari”
Soci “effettivi”:
a) Soci “ordinari
b) Soci “sostenitori”
c) Soci “benemeriti”
a seconda della loro quota di contribuzione.
Art.4 DIRITTI DEL SOCIO
I Soci hanno diritto all’assistenza ed all’appoggio della C.C.I-B. in tutte le questioni previste dagli scopi sociali.
I Soci effettivi esercitano nelle Assemblee il diritto di voto e possono farsi rappresentare mediante delega da altro socio effettivo.
I Soci onorari partecipano alle Assemblee con voto consultivo.
L’associazione alla C.C.I-B. dà diritto ad usufruire dei servizi della C.C.I.-B.
Art.5 REQUISITI DEL SOCIO
Possono essere soci della C.C.I-B.:
a) le persone fisiche o giuridiche e le Associazioni professionali, residenti od aventi la loro sede sociale in Italia o in Bosnia-Erzegovina esercenti un’impresa, o un’arte od una professione liberale;
b) i cittadini, enti, istituti ed associazioni italiani, bosniaci ed anche stranieri ovunque residenti od aventi la loro sede sociale, purché svolgano un’attività favorevole agli scopi perseguiti dalla C.C.I-B.
La domanda di adesione quale Socio effettivo va presentata per iscritto alla C.C.I-B. La decisione sull’accettazione o meno della domanda spetta alla Presidenza della C.C.I-B. , con ratifica della decisione da parte del Consiglio Direttivo nella riunione successiva.
Art.6 QUOTE ASSOCIATIVE
I Soci effettivi (ordinari, sostenitori e benemeriti) partecipano alle spese della C.C.I-B., con quote annuali di entità stabilita dall’Assemblea dei Soci sulla base delle proposte formulate dal Consiglio Direttivo.
Il versamento della quota va effettuato dai Soci entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno.
Art. 7 DIMISSIONI DEL SOCIO
L’adesione impegna inizialmente il Socio effettivo, quale Socio ordinario, per un biennio. Trascorso tale periodo, il Socio che intendesse rassegnare le dimissioni dalla C.C.I-B. deve darne preavviso scritto, mediante lettera “raccomandata” al Presidente, almeno tre mesi prima della fine del corrispondente anno solare e, in tale ipotesi, il rapporto associativo cessa col 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno. In mancanza di tale comunicazione nei termini indicati resterà obbligato verso la C.C.I-B. per un altro anno.
Art.8 CESSAZIONE DEL SOCIO
Sono causa di cessazione della qualifica di “Socio”:
a) l’esclusione in seguito a comportamenti contrastanti con scopi e finalità della C.C.I-B.;
b) il decesso del Socio o la cessazione dell’Ente associato, o la perdita della qualifica di imprenditore;
c) la perdita dei diritti civili.
L’esclusione prevista al comma a) viene deliberata dal Consiglio Direttivo con una maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi Membri presenti alla riunione in cui viene presa tale deliberazione.
Art.9 SOCI ONORARI
L’Assemblea Generale può conferire la qualifica di Socio “onorario” a persone e ad enti che si siano resi benemeriti nel campo dei rapporti economici, finanziari e culturali fra l’Italia e la Bosnia-Erzegovina.
I Soci “onorari” godono degli stessi diritti dei Soci effettivi, salvo quello di voto in Assemblea, mentre non sono tenuti a versare contributi.
Art.10 ORGANI SOCIALI
Gli Organi Sociali della Camera di Commercio Italo-Bosniaca sono:
a) l’Assemblea Generale dei Soci
b) la Presidenza
c) il Consiglio Direttivo
d) la Segreteria
e) il Collegio dei Revisori o un Revisore esterno certificato
Potrà essere costituito un Comitato Tecnico.
Art.11 ASSEMBLEA GENERALE
Spetta ad essa, in particolare, di:
a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
b) deliberare sul programma generale di attività della C.C.I-B.;
c) eleggere il Consiglio Direttivo, determinandone il numero dei componenti, ed i Revisori dei Conti;
d) ratificare le nomine dei Consiglieri che fossero stati eletti in seno al Consiglio Direttivo “per cooptazione”.
L’Assemblea può nominare un Presidente onorario della Camera scegliendolo al di fuori del Consiglio in considerazione di particolari meriti acquisiti per la valorizzazione della Camera e per lo sviluppo dei rapporti economici fra Italia e Bosnia-Erzegovina.
Il Presidente onorario partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio.
La carica di Presidente onorario non è legata ad un periodo prestabilito.
L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria per deliberare modifiche allo Statuto camerale e l’eventuale scioglimento e successiva liquidazione della C.C.I-B., secondo la procedura di cui all’art. 21.
Hanno titolo di partecipazione all’ Assemblea i Soci in regola col pagamento delle quote associative annuali.
Art. 12 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
La convocazione dell’Assemblea Generale ordinaria avviene su iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente mediante avviso, contenente l’ordine del giorno della riunione, da inviare ai Soci almeno quindici giorni prima della riunione.
Il Consiglio Direttivo può convocare Assemblee in sede “Straordinaria”, se richiesto dalla maggioranza dei suoi Membri. Inoltre il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l’Assemblea Straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci. In tale caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro 3 (tre) settimane dalla presentazione della richiesta stessa.
L’Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza - anche per delega - di almeno la metà più uno degli iscritti nell’elenco dei Soci effettivi in regola col pagamento delle quote associative dell’anno in corso. Trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione, essa si riterrà validamente costituita in seconda convocazione, e le deliberazioni in essa prese saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per le modifiche dello Statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Soci presenti.
Art. 13 PRESIDENZA
Il Presidente o, in sua assenza od impedimento, un Vice Presidente, rappresenta legalmente la C.C.I-B. di fronte ai terzi, a tutti gli effetti di legge.
Il Presidente o, in sua assenza od impedimento, un Vice Presidente, convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Presidente e i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo fra i propri Membri e durano in carica quattro anni. Essi sono rieleggibili.
Art.14 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) Membri eletti dall’Assemblea Generale e da scegliersi tra i Soci o i mandatari delle persone giuridiche socie.
Essi sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio o personalmente o, in caso di impedimento, a mezzo di propri qualificati delegati. Ogni delegato non potrà avere più di una delega. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive è motivo di decadenza automatica dalla carica.
Il Consiglio Direttivo:
a) elegge tra i propri Membri il Presidente e da uno a tre Vice Presidenti;
b) elegge, con le stesse modalità, se costituito, il Comitato Tecnico;
c) nomina per “cooptazione” altri Consiglieri fino al numero massimo consentito dallo Statuto, con l’obbligo di sottoporre le nomine all’approvazione della successiva Assemblea;
d) predispone eventuali regolamenti interni per il funzionamento della C.C.I-B;
e) convoca l’Assemblea dei Soci e si riunisce su invito del Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, di uno dei Vice Presidenti oppure su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi Membri;
f) nomina il segretario ed i collaboratori della Camera determinandone attribuzioni ed emolumenti, delibera sulle spese necessarie per il funzionamento della Camera;
g) approva il tariffario per le prestazioni di servizi a pagamento.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei propri membri e col voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti, decide quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
I Consiglieri durano in carica quattro anni, e sono rieleggibili.
Art.15 COMITATO TECNICO
Può essere costituito un Comitato Tecnico.
Il Comitato Tecnico è formato da un massimo di quindici membri, tutti nominati dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Tecnico è retto dal Presidente della Camera. Ai lavori del Comitato Tecnico possono essere chiamate a collaborare persone anche non Socie, aventi specifiche competenze in particolari materie.
La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive è motivo di decadenza automatica dalla carica.
Il Comitato Tecnico, che si articola a sua volta in “Commissioni merceologiche” e/o “di funzione”, è l’organo di studio e di consultazione per l’esame e la discussione di tutti quei problemi di ordine tecnico e economico interessanti l’interscambio tra l’Italia e la Bosnia-Erzegovina e le possibilità di incrementarne lo sviluppo. Le materie trattate e le relative conclusioni vanno sottoposte all’esame del Consiglio Direttivo per l’opportuna ratifica.
Art.16 CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali, compresa quella di revisore dei conti, si intendono a titolo puramente onorifico, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in diretta connessione con l’esercizio delle cariche stesse.
Art.17 SEGRETERIA
L’attività funzionale della C.C.I-B. è svolta dalla Segreteria cui è preposto un Segretario, che potrà essere affiancato da collaboratori.
La funzione di Segretario verrà attribuita ad un collaboratore esterno senza vincolo di subordinazione.
Il Segretario partecipa, di norma, a tutte le riunioni degli organi collegiali con voto consultivo e con funzione di verbalizzazione.
Il Segretario dà esecuzione, fissando ove del caso le modalità, alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Art.18 COLLEGIO DEI REVISORI o REVISORE ESTERNO CERTIFICATO
L’Assemblea Generale elegge il Collegio dei Revisori (tre) o un Revisore esterno certificato, cui compete il controllo dei libri e dei documenti contabili riguardanti la gestione amministrativa della C.C.I-B.
I Revisori durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto
I Revisori esercitano il controllo della gestione della Camera ed in particolare devono:
a) controllare la gestione della Camera;
b) verificare la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge e alle altre disposizioni che devono trovare applicazione;
c) vigilare sulla regolarità delle scritture contabili;
d) esaminare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni.
Art.19 ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Il Bilancio preventivo ed il conto consuntivo vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci. Vanno altresì depositati alla stessa data dell’avviso di convocazione annuale dell’Assemblea Generale dei Soci presso la Segreteria della C.C.I-B. a disposizione dei Soci che intendano consultarli.
Il bilancio consuntivo va approvato entro i primi sei mesi dell’anno successivo.
Art.20 PUBBLICAZIONE DEI VERBALI E DEGLI ATTI
Le convocazioni assembleari, oltre ad essere inviate ai soci, devono essere esposte alla bacheca della Camera di Commercio Italo-Bosniaca.
I verbali delle Assemblee e dei Consigli Direttivi sono depositati presso la Segreteria, a disposizione per eventuali consultazioni.
Art.21 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento della C.C.I-B può essere deliberato da una maggioranza di 2/3 dei presenti all’Assemblea Generale dei Soci, convocata a tale scopo in sede straordinaria.
Detta Assemblea Straordinaria sarà validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta (metà più uno) dei Soci effettivi.
In caso di scioglimento, è vietata la distribuzione degli utili fra i Soci. Gli eventuali residui andranno devoluti ad altri organismi senza scopo di lucro.
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